(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  2  al  Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La   provincia   autonoma  di  Trento,  nel  rispetto  degli
orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di stato al settore agricolo
stabiliti  dall'Unione  europea  e  nel  quadro  della programmazione
provinciale,  disciplina  organicamente  gli  interventi  di  propria
competenza  in  materia di agricoltura anche al fine dello sviluppo e
del   potenziamento   dell'economia  delle  zone  montane  sfavorite,
perseguendo i seguenti obiettivi:
      a) miglioramento  delle  condizioni  di  vita,  di  lavoro e di
reddito delle popolazioni rurali;
      b) mantenimento e sviluppo sostenibile dell'attivita' agricola;
      c) salvaguardia  e valorizzazione dell'ambiente, del territorio
rurale e montano e della salubrita' dei prodotti;
      d) consolidamento  dei  livelli  occupazionali  e aumento della
produttivita'  del  lavoro  agricolo,  in  modo  che  sia  assicurato
l'impiego ottimale dei fattori di produzione;
      e) potenziamento dell'impresa familiare diretto-coltivatrice;
      f) consolidamento    dell'incidenza    della   cooperazione   e
dell'associazionismo nel settore agricolo;
      g) sviluppo  delle  plurattivita' quale strumento per garantire
redditi integrativi;
      h) potenziamento dell'imprenditoria giovanile.