(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La provincia autonoma di Trento, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato al settore agricolo stabiliti dall'Unione europea e nel quadro della programmazione provinciale, disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura anche al fine dello sviluppo e del potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite, perseguendo i seguenti obiettivi: a) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali; b) mantenimento e sviluppo sostenibile dell'attivita' agricola; c) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio rurale e montano e della salubrita' dei prodotti; d) consolidamento dei livelli occupazionali e aumento della produttivita' del lavoro agricolo, in modo che sia assicurato l'impiego ottimale dei fattori di produzione; e) potenziamento dell'impresa familiare diretto-coltivatrice; f) consolidamento dell'incidenza della cooperazione e dell'associazionismo nel settore agricolo; g) sviluppo delle plurattivita' quale strumento per garantire redditi integrativi; h) potenziamento dell'imprenditoria giovanile.